di Andrea Angelini GRAFOLOGO PERITALE
In un procedimento sia civile che penale, il giudice può nominare un consulente esperto in quella determinata materia CTU/PERITO, per redigere una perizia. Questo permette automaticamente anche alle parti di nominare un loro consulente. Questa facoltà è data dai seguenti articoli: art. 61 e 191 c.p.c. e 220 c.p.p.
ART. 61 e 191 C.P.C.: QUANDO NECESSARIO IL GIUDICE PUÒ FARSI ASSISTERE PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI O PER TUTTO IL PROCESSO DA UNO O PIÙ CONSULENTI DI PARTICOLARE COMPETENZA TECNICA.
ART 220 C.P.P.: LA PERIZIA È AMMESSA QUANDO OCCORRE SVOLGERE INDAGINI ACQUISIRE DATI E VALUTAZIONI CHE RICHIEDONO SPECIFICHE COMPETENZE, SCIENTIFICHE O ARTISTICHE.
Nel caso di perizia su manoscritti il giudice nomina un grafologo, a cui autorizza acquisizione di documenti anche nei pubblici uffici e normalmente anche di un saggio grafico. Qual ora una di queste mansioni non fosse esplicitamente autorizzata il CTU/PERITO non può acquisirle di propria iniziativa in quanto il suo lavoro è subordinato al dispositivo del giudice/PM. Pertanto la persona chiamata ad espletare il saggio grafico, non è stato autorizzato dal giudice, può opporsi senza avere ripercussioni sul procedimento; mentre qual ora ci sia un’opposizione ad un saggio grafico autorizzato il giudice interpreta questa opposizione come riconoscimento della scrittura in verifica, questo in forma all’ ART 219 cpc:
IL GIUDICE ISTRUTTORE PUÒ ORDINARE ALLA PARTE DI SCRIVERE SOTTO DETTATURA, ANCHE ALLA PRESENZA DEL CONSULENTE TECNICO.
SE LA PARTE INVITATA A COMPARIRE PERSONALMENTE NON SI PRESENTA O RIFIUTA DI SCRIVERE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, LA SCRITTURA SI PUÒ RITENERE RICONOSCIUTA.
Anche la Corte di Cassazione in diverse sentenze ha ribadito la possibilità di ricorrere al saggio grafico dando la possibilità anche al PM di disporla, fermo restando la disposizione del Giudice o del PM e mai autonomamente dal CTU.
Alcuni CTU, che richiedono il saggio grafico senza autorizzazione del Giudice/PM, danno come ragione della richiesta, l’indicazione nei protocolli ENFSI la necessità di acquisire il saggio grafico per redigere una perizia. Dimenticando però che l’ENSI è un ente di scienze forensi che indica i protocolli da eseguire, ma chi conduce un procedimento è sempre il Giudice/PM, pertanto il CTU deve attenersi strettamente alle sue direttive senza iniziative.




